DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA

SONO QUESTE LE DOMANDE CHE VUOI FARCI INERENTI A UNA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA SU BRESCIA E PROVINCIA?


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LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

  • Che cos’è la Dichiarazione di Rispondenza? E’ la certificazione dell’ idoneità dell’ impianto elettrico secondo le normative CEI e il D.M.37/08 per gli impianti eseguiti prima del  2008.
  • E’ obbligatoria questa certificazione elettrica a Brescia? La legge n.46/90 impone la messa a norma degli impianti elettrici a partire dal 1990 e la Dichiarazione di Rispondenza è l’ unica certificazione che garantisce la messa in sicurezza per legge degli impianti prima del 2008.
  • Quando serve la certificazione di un impianto elettrico a Brescia? Viene richiesta dall’ Ente erogatore per il cambio di potenza, da acquirenti di immobili, dal comune per i permessi di soggiorno, dagli amministratori per la sicurezza del condominio.
  • Quale è la procedura per redigere la Dichiarazione di Rispondenza? Eseguiamo un ispezione dell’ impianto per poter registrare i dati e controllare che sia tutto a norma. Facciamo le misure con i nostri strumenti. Redigiamo la Dichiarazione di Rispondenza che ti verrà consegnata in un secondo appuntamento.
  • Ho bisogno di questa certificazione elettrica su Brescia e provincia. Cosa devo fare?
    Il modo più veloce è contattarci al 3397672680, altrimenti ci puoi mandare un email con tutte le domande che vuoi farci.
  • Quale zona coprite?
    Brescia e provincia. Dalla nostra sede di Torbole Casaglia raggiungiamo i comuni limitrofi (es. Roncadelle, Travagliato, Berlingo, Flero, Castel Mella, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Gussago) come quelli più distanti (es. Nave, Concesio, Mazzano, Rezzato, Montichiari, Ghedi, Rovato).

LEGGI E NORMATIVE

  • Quale legge regola la dichiarazione di Rispondenza?
    Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.
  • Quando un impianto elettrico si può considerare a norma?
    Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono norma ma disciplina le modifiche su impianti esistenti o la realizzazione di nuovi. Come prima cosa per considerare se un impianto è a norma bisogna conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificato.
    Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell’epoca. Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
  • E se un impianto è stato realizzato prima del 1990?
    Un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’ origine dell’impianto e protezione con interruttore differenziale.
  • È d’obbligo consegnare la dichiarazione di Rispondenza in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili?
    La normativa, prima del 25/06/2008, prevedeva che, al momento del trasferimento dell’ immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario. Inoltre andava prevista una “clausola di garanzia” con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.
    Attualmente questi obblighi (inseriti nell’ articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08. Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008.
    In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la “non conformità” degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è preferibile specificare nell’atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza alle norme.
    Differente è l’obbligo di allegare all’atto di acquisto o al contratto di locazione la certificazione energetica APE. Questo obbligo sussiste tuttora. L’APE non interessa la conformità degli impianti ma riguarda la valutazione del consumo energetico per garantire il comfort ambientale di un immobile.

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